Disposizioni Anticipate di Trattamento

Testamento biologico - D.A.T. - Iscrizione al registro comunale delle Disposizioni anticipate relative ai trattamenti sanitari

Immagine: Paperwork

Cos'è

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, composta da 8 articoli. I temi principali della legge riguardano il Consenso Informato (art. 1), la Terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e la dignità nella fase finale della vita (art. 2), come comportarsi con Minori ed Incapaci (art. 3), come registrare le proprie Disposizioni anticipate di trattamento (art. 4) e infine la Pianificazione condivisa delle cure (art. 5).

Come descritto dall’articolo 1, la legge «tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona» e stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso «libero e informato» della persona interessata.

Ogni persona ha infatti il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato ed a lei comprensibile, della diagnosi, della prognosi, dei benefici e dei rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari, nonché delle possibili alternative e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto degli stessi.

Ogni persona ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario proposto. Il medico curante è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento o l’accertamento proposto ed è esente da ogni responsabilità civile o penale. In ogni caso, il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali. Il consenso informato trova il suo presupposto nella relazione di cura tra paziente e medico ed è in questo rapporto di fiducia che si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura vengono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia.

Registrazione nella Banca dati nazionale delle DAT

Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale. Dal 1° febbraio 2020 gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero devono trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale tenuta dal Ministero della Salute. A tal fine compilano un modulo on line contenente i dati di riferimento delle DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegano copia delle DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione. La Banca dati nazionale ha la funzione di:

- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento e garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca

- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente, sia da parte del fiduciario eventualmente da lui nominato.

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS:

- il disponente

- il fiduciario 

- il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente

A chi si rivolge

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi ed avendo acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, voglia, attraverso Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

Accedere al servizio

La presentazione delle D.A.T. dovrà essere effettuata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cortina d'Ampezzo, previo appuntamento telefonico o via e-mail.

Dove recarsi
Sede di Ufficio Servizi Demografici
Orari al pubblico:
Lun
9:30 - 12:00
Mar
9:30 - 12:00 , 16:30 - 17:30
Mer
9:30 - 12:00
Gio
9:30 - 12:00 , 16:30 - 17:30
Ven
9:30 - 12:00
Valido al 01/01/1970
Valido dal 01/09/2021

Ulteriori dettagli

Costi e vincoli

GRATUITO

Ulteriori informazioni

Procedure collegate all'esito

Immediata, previa prenotazione.

Ultimo aggiornamento:Venerdì, 30 Agosto 2024